Circolari FE Pubblicate
La guida per operare con l’estero
25/06/2025
Ai sensi dell’art. 38, c. 2, DL 331/1993, l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da un altro Paese membro integra la fattispecie di acquisto intracomunitario, con i conseguenti obblighi di assolvimento della relativa imposta. Tuttavia, il successivo comma 5 dell’art. 38, DL 331/1993, alla lett. a), esclude dagli acquisti intracomunitari l’introduzione nel territorio nazionale di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza. Ai fini dell’applicazione di tale regime sospensivo, la normativa di riferimento non contempla un termine preciso entro il quale i beni devono essere rispediti al committente, limitandosi a precisare che gli stessi devono rientrare nello Stato membro del committente al termine della perizia o delle lavorazioni.
11/06/2025
In materia di IVA, è previsto che i contribuenti forfetari siano tenuti ad assolvere l’imposta in relazione alle operazioni per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta, ossia per gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge interno ed esterno. Nell’ambito del decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in tema di adempimenti tributari e di Concordato Preventivo Biennale (CPB), il Legislatore ha previsto che sia accordato un maggior termine per il versamento dell’IVA dovuta sulle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge.
28/05/2025
A decorrere dal 1.9.2024, è stata introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria, per effetto della quale è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa in capo ai soggetti che effettuano cessioni intracomunitarie non imponibili, senza che i beni, trasportati o spediti a cura dell’acquirente o di un terzo per suo conto, risultino giunti nel Paese membro di destinazione entro 90 giorni dalla loro consegna nel territorio italiano. Tale nuova fattispecie sanzionatoria impone, specie agli operatori economici che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto o spedizione a cura dell’acquirente, di disporre della prova dell’arrivo dei beni nel Paese membro di destinazione entro il termine di legge. Di seguito torniamo quindi a riepilogare la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuto trasferimento intracomunitario dei beni, alla luce degli ultimi chiarimenti ufficiali.
14/05/2025
Nella peculiare ipotesi in cui il fornitore, per mero errore, emetta una fattura in regime di non imponibilità IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento rilasciata dall’esportatore abituale, il cedente è tenuto a regolarizzare la violazione con una nota di debito. Tuttavia, per non incorrere in sanzioni, l’esportatore abituale che non riceve la nota di debito del fornitore, è tenuto a segnalare la violazione riscontrata con un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
30/04/2025
Con la Risposta a interpello n. 19/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibile applicazione, in ambito domestico, del regime di esenzione IVA accordato dalla Direttiva 2009/132/CE ai beni importati per essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinarne la composizione o altre caratteristiche tecniche. Esaminiamo di seguito gli importanti chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria.
16/04/2025
Con il Provvedimento 14.4.2025, prot. n. 178713/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in un Paese membro o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi IVA sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale. I soggetti già inclusi nella banca dati VIES sono tenuti a prestare la garanzia entro il termine del 13.6.2025, decorso il quale al rappresentante fiscale del soggetto non residente sarà comunicata l’attivazione del procedimento di esclusione dalla banca dati.
02/04/2025
In attuazione della Direttiva 2020/285/UE, il D.Lgs. 180/2024 ha introdotto nella legislazione domestica il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente, alle imprese di piccole dimensioni, di operare negli altri Paesi membri in esenzione dall’imposta. Con Provvedimento 28.3.2025, prot. n. 155649/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale, che i soggetti passivi operanti nel regime IVA transfrontaliero devono utilizzare per comunicare l’importo delle operazioni effettuate nel territorio dello Stato e negli altri Paesi membri in applicazione del nuovo regime.
19/03/2025
I soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, attive e passive, intercorse con soggetti non residenti. La trasmissione delle informazioni deve essere effettuata per ciascuna singola operazione, utilizzando il formato Xml proprio della fatturazione elettronica ed il Sistema di Interscambio. Di seguito torniamo ad analizzare le principali caratteristiche dell’adempimento.
05/03/2025
Nell’ambito degli scambi comunitari può capitare che un cliente non rispetti le scadenze di pagamento pattuite e risulti quindi necessario rivolgersi a un legale estero per il recupero del credito ed eventualmente per l’addebito degli interessi moratori. Esaminiamo di seguito le modalità di fatturazione degli interessi di mora al cliente e il trattamento contabile da riservare alla fattura emessa dal legale estero.
19/02/2025
Lo scorso 31.1.2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9), istituendo, tra l’altro, il nuovo codice tipo documento “TD29”, da utilizzare, a partire dal 1.4.2025, per segnalare all’Amministrazione finanziaria eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del cedente o prestatore, così da evitare l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta dovuta, con un importo minimo di € 250. Non è stato, invece, modificato il codice tipo documento “TD21”, da indicare nell’autofattura emessa dall’esportatore abituale per la regolarizzazione dello splafonamento.