La facoltà di sospendere gli ammortamenti 2020

9 ottobre 2020
In considerazione della grave situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, il DDL di conversione del DL 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, approvato dal Senato e passato all’esame della Camera, prevede, a favore dei soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la possibilità di non imputare al CE dell’esercizio 2020 la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato. La quota di ammortamento non effettuata nel 2020 è differita all’esercizio successivo, allungando, di fatto, di un anno, il piano di ammortamento originario dei cespiti. In caso di applicazione della sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti, è necessario destinare il corrispondente ammontare a una riserva indisponibile di utili. Inoltre, qualora l’utile dell’esercizio risulti inferiore alla quota di ammortamento differita, occorre integrare la suddetta riserva con l’utilizzo di riserve di utili o di altre riserve patrimoniali disponibili (eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi). Il ricorso alla deroga e le relative motivazioni dovranno essere indicate nella Nota integrativa del bilancio 2020, unitamente alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio) e all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile. In deroga alla regola generale che non ammette la deduzione dei componenti negativi non imputati al CE dell’esercizio di competenza, i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a CE, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103, TUIR. La deducibilità fiscale degli ammortamenti comporta un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, di conseguenza, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporta lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.

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