Istanza di autotutela per le richieste del contributo a fondo perduto

16 ottobre 2020
Con RM n. 65/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di presentare un’istanza di autotutela per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL 34/2020, erogato a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Pertanto, i contribuenti che a causa di errori individuati solo successivamente all'accreditamento delle somme hanno ricevuto un importo inferiore a quello effettivamente spettante, possono trasmettere, tramite PEC, un'istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente, specificando i motivi dell’errore o l'impossibilità di trasmettere nei termini l'istanza sostitutiva per la quale è stata consegnata una seconda ricevuta di scarto. Qualora dall'esame dell'istanza sia confermato l'esito comunicato in relazione alla istanza iniziale, l'Ufficio notifica un motivato diniego di annullamento o revisione; qualora, invece, emerga la correttezza dell’istanza, l'Agenzia delle Entrate provvede ad autorizzare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

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