Decreto Sostegni-bis: credito d’imposta beni strumentali “generici” utilizzabile in un’unica soluzione

24 maggio 2021
Il Decreto "Sostegni-bis”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene sulle regole di fruizione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”. È prevista, in particolare, l’estensione alla generalità dei contribuenti della possibilità di compensare in un’unica soluzione il credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti in beni strumentali “generici”. Sul punto si ricorda che, per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (30.6.2023 al ricorrere di talune condizioni), il relativo credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno: a) di entrata in funzione del bene, per i beni materiali e immateriali “generici” (ossia, beni strumentali diversi da quelli di cui agli Allegati A e B, L. 232/2016); b) di interconnessione del bene, per i beni materiali e immateriali Industria 4.0 (ossia, beni strumentali di cui agli Allegati A e B, L. 232/2016). Tuttavia, per gli investimenti in beni strumentali “generici” di cui all’art. 1, c. 1054, L. 178/2020, effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, la compensazione è ammessa in un’unica quota annuale. Ora, il Decreto "Sostegni-bis” prevede che tale deroga sia applicabile dalla generalità dei contribuenti (anche dai soggetti con ricavi superiori o pari a € 5 milioni) in relazione agli investimenti: a) in beni strumentali materiali “generici” (ossia, diversi da quelli indicati nell’Allegato A, L. 232/2016); b) effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021. Nell’ambito del Decreto "Sostegni-bis” non ha invece trovato spazio l’annunciata possibilità di cedere a terzi, compresi gli intermediari finanziari, il credito d’imposta maturato per gli investimenti in beni strumentali. Il bonus, pertanto, continua a poter essere utilizzato soltanto in compensazione nel modello F24.

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