Bonus adeguamento luoghi di lavoro: soppresso il codice tributo dal 1° luglio 2021

25 giugno 2021
Con RM n. 43/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione, con effetto dal 1.7.2021, del codice tributo “6918”, denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro - articolo 120 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”. Tale codice tributo, si ricorda, era stato istituito dalla RM n. 2/E /2021, per consentire ai beneficiari dell’agevolazione (e ai loro eventuali cessionari) l’utilizzo in compensazione, a mezzo modello F24, del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 120, DL 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”, sulle spese sostenute per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19. In seguito, tuttavia, la “Legge di Bilancio 2021” ha modificato i termini originariamente previsti per l’utilizzo in compensazione del bonus, prevedendone la fruizione entro il 30.6.2021 (contro il precedente termine del 31.12.2021). Entro il prossimo 30.6, pertanto, i beneficiari dell’agevolazione devono concludere l’utilizzo del credito d’imposta loro spettante.

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