Confermata a € 48 la deduzione forfetaria degli autotrasportatori

1 luglio 2021
Con Comunicato stampa 30.6.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori di cui all’art. 66, c. 5, primo periodo, TUIR, relative al periodo d'imposta 2020. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che nel 2021 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente. Pertanto, nel caso di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre i confini del Comune ove ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, pari a € 48 (la deduzione, si ricorda, spetta una sola volta al giorno, indipendentemente dal numero dei viaggi). Invece, in caso di trasporti effettuati all'interno del Comune ove ha sede l'impresa, la deduzione spettante è pari al 35% dell'importo riconosciuto per i trasporti oltre il territorio comunale, ossia a € 16,80. Con Comunicato stampa 30.6.2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66, c. 5, primo periodo, TUIR, devono essere riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2021, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, come peraltro indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2021 (tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno e all’esterno del Comune).

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