I codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto non spettante

9 luglio 2021
Con RM n. 45/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello F24 ELIDE per il versamento degli importi dovuti a seguito della notifica degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. Sul punto, il comma 12 dell’art. 25, DL 34/2020, prevede che qualora il contributo a fondo perduto risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento delle verifiche antimafia, l’Agenzia delle Entrate proceda al suo recupero, irrogando le sanzioni di cui all’art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo percepito) e applicando gli interessi di cui all’art. 20, DPR 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004, senza la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2, D.Lgs. 472/1997. Tale previsione in materia di recupero dei contributi non spettanti si applica, oltre che al contributo istituito dal Decreto “Rilancio”, anche alle altre tipologie di contributi a fondo perduto successivamente introdotti. Al fine di consentire il versamento degli importi in tutto o in parte non spettanti tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (ossia, il modello F24 ELIDE), la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo: a) 7500, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”; b) 7501, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”; c) 7502, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”. In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, devono essere indicati i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Infine, nel campo “tipo”, deve essere indicata la lettera “R”, nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati e nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto. Per il versamento delle spese di notifica può essere utilizzato il codice tributo “A100” (già esistente). Considerate le misure delle sanzioni applicate, qualora il contributo incassato sia in tutto o in parte non spettante, è opportuno ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, al fine di regolarizzare la propria posizione prima della notifica dell’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate.

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