Il provvedimento attuativo del nuovo bonus sanificazioni

16 luglio 2021
Con Provvedimento 15.7.2021, prot. n. 191910/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 32, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid 19, l’art. 32, DL 73/2021, riconosce: a) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; b) agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; c) alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in possesso del codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate da un’autocertificazione circa lo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast; un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid 19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per l'anno 2021. Il beneficio fiscale è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, oppure in compensazione orizzontale nel modello F24. In caso di utilizzo del credito nel modello F24 non trovano applicazione i limiti alla compensazione di cui all’art. 1, c. 53, L. 244/2007, pari a € 250.000 annui, e di cui all’art. 34, L. 388/2000, pari a € 700.000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Al fine di accedere al nuovo credito d’imposta è richiesta la presentazione, dal 4.10 al 4.11.2021, della comunicazione delle spese ammissibili sostenute. La comunicazione, da redigere sulla base del modello approvato dal provvedimento in esame, deve essere inviata, direttamente dal richiedente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Entro i 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione è rilasciata la ricevuta di presa in carico, oppure lo scarto con indicazione delle relative motivazioni. Nel modello di comunicazione devono essere indicate le spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta pari a € 60.000 per ciascun beneficiario. Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a € 200 milioni per il 2021, è tuttavia previsto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determini la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà invece pari al 100%. L’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.11.2021. Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile. Qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore al limite massimo previsto, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Da ultimo si evidenzia che non è stata prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta a terzi.

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