La fatturazione elettronica negli scambi con la Repubblica di San Marino

16 luglio 2021
In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, l’art. 12, DL 34/2019, c.d. Decreto “Crescita”, ha previsto l’introduzione di un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B. Sulla GU n. 168/2021 è stato quindi pubblicato il DM 21.6.2021, attuativo dell’art. 12, DL 34/2019, Il DM 21.6.2021 stabilisce un periodo transitorio, che avrà inizio il prossimo 1.10.2021 e terminerà il 30.6.2022, nel corso del quale potranno essere emesse, in alternativa al consueto formato cartaceo, fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio. Dal 1.7.2022, invece, salvi gli esoneri previsti dalle specifiche disposizioni di legge, le operazioni intercorse con operatori sanmarinesi dovranno essere obbligatoriamente documentate da fatture elettroniche. In particolare, le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia (dunque, anche soggetti esteri identificati in Italia) nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati, dovranno essere trasmesse dal Sistema di interscambio all’Ufficio tributario di San Marino che, una volta verificato il regolare assolvimento dell’IVA all’importazione, convaliderà la regolarità della fattura e comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico. L’avvenuta convalida della fattura sarà visualizzabile anche da parte del fornitore nazionale, mediante un apposito canale telematico che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Qualora nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura l’Ufficio tributario sanmarinese non ne convalidi la regolarità, l’operazione non potrà beneficiare del regime di non imponibilità IVA accordato agli scambi con San Marino e, pertanto, il soggetto passivo italiano sarà tenuto, entro i successivi 30 giorni, ad emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, c. 1, DPR 633/1972, senza dover tuttavia corrispondere sanzioni e interessi. In relazione alle cessioni di beni verso l’Italia, è previsto che le fatture elettroniche emesse dagli operatori sanmarinesi siano trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, ai fini del loro successivo recapito all’acquirente nazionale.

« Torna indietro