Il credito d’imposta canoni di locazione nel 2021

20 luglio 2021
Come noto, l’art. 4, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”, in vigore dal 26.5.2021, ha apportato alcune importanti modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo di cui all’art. 28, DL 34/2020. È stata disposta, in particolare, l’estensione dell’agevolazione sino al 31.7.2021 (in precedenza sino al 30.4.2021), a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator che, nel mese di riferimento dell’anno 2021, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (non opera, invece, la condizione dei ricavi o compensi 2019 inferiori a € 5 milioni). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, oppure del 50% dei canoni di affitto d’azienda delle imprese turistico-ricettive (30% per le agenzie di viaggio e i tour operator). Il Decreto “Sostegni-bis”, inoltre, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del bonus in esame, applicabili ai canoni di locazione dei mesi da gennaio a maggio 2021. In particolare, a favore di imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni (in precedenza, € 5 milioni) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021 (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il credito d’imposta è riconosciuto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, nella misura:
  • del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione;
  • del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Rispetto alla precedente versione, il bonus 2021 opera a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.4.2020 e il 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% (in precedenza 50%) rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.4.2019 e il 31.3.2020. Inoltre, la condizione della riduzione del fatturato non deve essere più verificata mese per mese, ma con riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento. In sede di conversione in legge del DL 73/2021, è stato poi approvato un emendamento che prevede il riconoscimento del credito d’imposta in esame, sui canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, pur nelle misure ridotte:
  • del 40% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
  • del 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività;
versati in relazione a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 (la condizione del calo del fatturato non opera per i dettaglianti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.1.2019).

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