Rivalutazione terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 15 novembre 2021

23 luglio 2021
La legge di conversione del DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”, interviene sul calendario fiscale del secondo semestre 2021, posticipando al 15.11.2021 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del prezzo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenuti alla data del 1.1.2021, nonché per l’asseverazione della relativa perizia di stima. Il termine del 30.6.2021 per il versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata) è stato dunque prorogato al 15.11.2021, concedendo ulteriori quattro mesi per il perfezionamento della procedura introdotta dall’art. 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2021”. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima devono essere corrisposti gli interessi nella misura del 3% annuo). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo:
  • “8055”, imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • “8056”, imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
La procedura di rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Di conseguenza, l’omesso o tardivo versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il nuovo termine del 15.11.2021, determina l’inefficacia della procedura. Da ultimo si evidenzia che, qualora il contribuente provveda a effettuare una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1.1.2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento agli stessi beni, oppure presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva in precedenza versata.

« Torna indietro