Il nuovo calendario delle definizioni agevolate e il saldo e stralcio dei debiti fino a € 5.000

3 agosto 2021
L’art. 1-sexies, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”, ha modificato il calendario per la ripresa dei versamenti sospesi delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. In particolare, è stato previsto che non si determini l’inefficacia di tali definizioni agevolate, qualora il versamento delle relative rate sia effettuato integralmente:
  • entro il 31.7.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
  • entro il 31.8.2021, relativamente alla rata in scadenza il 31.5.2020;?
  • entro il 30.9.2021, relativamente alla rata in scadenza il 31.7.2020;?
  • entro 2.11.2021 (il 31.10.2021 cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30.11.2020;
  • entro il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.2, il 31.3, il 31.5 e il 31.7.2021.
In relazione a questi versamenti opera la tolleranza di 5 giorni e, pertanto, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione agevolata. L’art. 4, DL 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni”, ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti d’importo residuo, alla data del 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021), non superiore a € 5.000, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate (ossia, nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio). La soglia di € 5.000 è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione. La sanatoria è destinata ai contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, hanno percepito un reddito imponibile non superiore a € 30.000. Nell’ambito di operatività del saldo e stralcio di cui all’art. 4, DL 41/2021, rientrano anche i debiti che possono essere stati ricompresi nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio, per i quali i contribuenti sono tenuti a riprendere il versamento delle relative rate a partire dal 31.7.2021. Di conseguenza, i soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione delle somme dovute per tali definizioni agevolate ed in relazione agli stessi carichi possono beneficiare del saldo e stralcio previsto dal Decreto “Sostegni”, devono richiedere il ricalcolo del debito, al fine di escludere i debiti d’importo fino a € 5.000 dalle somme ancora dovute per la rottamazione-ter ed il saldo e stralcio. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha predisposto un nuovo servizio, che consente di verificare se tra i debiti inclusi nel piano di dilazione della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio sono presenti anche carichi, d’importo residuo fino a € 5.000 alla data del 23.3.2021, che possono beneficiare dell’annullamento automatico. Mediante tale servizio, disponibile al link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home, i contribuenti possono dunque verificare l’eventuale presenza di debiti annullabili automaticamente e, quindi, stampare autonomamente i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio, calcolate al netto delle somme relative ai carichi che saranno automaticamente annullati il prossimo 31.10.2021.

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