Bonus pubblicità: posticipata l’apertura della seconda finestra temporale 2021

14 settembre 2021
Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 31.8, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio ha comunicato che, a causa degli adeguamenti tecnici della piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate resisi necessari a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del credito d’imposta dal c.d. Decreto “Sostegni-bis”, la seconda finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica di prenotazione del bonus pubblicità per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021 è stata posticipata al periodo 1.10 - 31.10.2021, anziché al periodo 1.9 - 30.9.2021. Sul punto, si ricorda che l’art. 67, commi 10 e 13, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”, ha previsto che, nelle annualità 2021 e 2022, il bonus in esame sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (e non sul solo incremento rispetto agli investimenti effettuati nell'anno precedente), sia per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, che sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. In precedenza, invece, la c.d. “Legge di Bilancio 2021” aveva previsto che: a) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, il credito di imposta fosse riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti; b) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito di imposta fosse riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno del 1% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. La comunicazione telematica per la prenotazione del bonus per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2021 deve essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1.3 ed il 31.3.2021 (ossia, in vigenza della previgente disciplina agevolativa) restano comunque valide: il credito spettante sulla base delle nuove regole sarà automaticamente ricalcolato da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nel periodo 1.10 -31.102021 sarà inoltre possibile sostituire la comunicazione di prenotazione già inviata entro lo scorso mese di marzo, inviandone una nuova. In conclusione si evidenzia che, nel periodo 1.1 - 31.1.2022, dovrà essere trasmessa la comunicazione concernente gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021, ossia la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

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