Dal 13.9.2021 disponibili le bozze dei registri IVA precompilati

14 settembre 2021
Nella giornata di ieri, lunedì 13.9.2021, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi, in via sperimentale, le bozze dei registri IVA acquisti e vendite relative al terzo trimestre 2021. Ai fini della generazione delle relative liquidazioni IVA precompilate, è invece richiesta, entro il prossimo 31.10, la convalida o l’integrazione dei dati proposti. Le bozze dei registri IVA, si ricorda, sono predisposte sulla base delle fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio, delle fatture elettroniche trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni e dei dati indicati nella Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro). Dal 1.1.2022, inoltre, l’Amministrazione Finanziaria utilizzerà anche i dati dei corrispettivi telematici e le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. Infine, a partire dalle operazioni IVA 2022, oltre alle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, dal 10.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, anche la bozza del modello IVA annuale. In capo ai soggetti passivi che, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, convalidano o integrano le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA. In tal caso, i registri IVA convalidati o integrati nel dettaglio sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate sino al 31.12 del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento. I soggetti passivi rimangono obbligati alla tenuta dei registri IVA: a) per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato, qualora la convalida o l’integrazione dei registri sia interrotta nel corso del periodo d’imposta; b) per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, qualora la convalida o l’integrazione dei registri sia iniziata nel corso del periodo d’imposta; c) al di fuori delle casistiche di cui sopra, per tutto il periodo d’imposta, qualora la convalida o l’integrazione dei registri sia iniziata nel corso dell’anno per essere poi interrotta prima del termine del periodo d’imposta. Per l’anno d’imposta 2021 (a partire dalle operazioni effettuate da luglio 2021) e per l’anno d’imposta 2022, le bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche sono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti, residenti e stabiliti in Italia, che effettuano la liquidazione IVA con cadenza trimestrale. Sono invece esclusi dalla procedura sperimentale i contribuenti con liquidazione IVA mensile e, a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, i soggetti che: a) operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali IVA (ad esempio, il regime speciale IVA per le attività agricole); b) in relazione alle diverse attività esercitate, applicano l’IVA separatamente, per obbligo o per opzione; c) aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73, DPR 633/1972; d) partecipano a un gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, DPR 633/1972; nonché i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa. Restano poi escluse dalla procedura le Pubbliche Amministrazioni in regime di split payment, i commercianti al minuto in regime di ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie o che liquidano l’IVA per cassa, e gli operatori che trasmettono i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio o le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

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