Obbligo del green pass esteso a tutti i lavoratori del settore privato

17 settembre 2021
Il Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata di ieri, giovedì 16.9.2021, ha approvato un nuovo decreto legge, che estende l’obbligo del green pass per accedere sul luogo di lavoro a tutti i lavoratori del settore pubblico e di quello privato, a partire dal prossimo 15.10 e fino al 31.12.2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe). In relazione al settore privato, è previsto che l’obbligo del green pass ricorra a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, e riguardi qualsiasi tipologia di attività lavorativa. L’obbligo della certificazione verde è richiesto anche in capo ai soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso i luoghi di lavoro. Secondo autorevole dottrina, inoltre, l’obbligo dovrebbe ricorrere anche per i collaboratori domestici. Dall’obbligo sono invece esclusi i soggetti esentati dalla campagna vaccinale in forza di un’idonea certificazione medica. Le modalità operative di svolgimento dei controlli dovranno essere definite dallo stesso datore di lavoro entro il prossimo 15.10.2021. Sul punto è previsto che i controlli, da eseguire al momento dell’accesso al luogo di lavoro, possano anche essere effettuati a campione. Il soggetto deputato a tale attività di controllo dovrà essere individuato dal datore di lavoro con un apposito atto formale, nel rispetto delle disposizioni recate dal DPCM. 17.6.2021 (recante le modalità di verifica della certificazione per le attività già soggette all’obbligo del green pass). Il datore di lavoro che accerta il mancato possesso del green pass da parte del lavoratore è tenuto a procedere alla sospensione dello stesso. La sospensione comporta la perdita del diritto alla retribuzione e perdura fino a quando il lavoratore non è in grado di presentare la certificazione verde e, comunque, non oltre il 31.12.2021 (data in cui terminerà lo stato di emergenza). Non sono invece previste conseguenze disciplinari o sul diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al fine di agevolare la sostituzione dei lavoratori sospesi, il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevede infine che, dopo il decorso di 5 giorni, il lavoratore possa essere sospeso fino alla scadenza del contratto di lavoro stipulato con il soggetto destinato a sostituirlo, pur per un periodo che non può superare i 10 giorni.

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