La regolarizzazione dell’omessa applicazione del bollo in fattura

28 settembre 2021
Con Risposta a interpello n. 570/2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’obbligo di regolarizzazione dell’imposta di bollo omessa, alla luce delle nuove regole introdotte dall’art. 12-novies, DL 34/2019, c.d. Decreto “Crescita”, per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ha precisato che in relazione alle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, non in regola ai fini dell’imposta di bollo, il cessionario ricevente non deve più provvedere alla regolarizzazione mediante invio del documento all’Agenzia delle Entrate, poiché la regolarizzazione del documento deve essere effettuata direttamente dal soggetto emittente la fattura (ossia, il cedente o prestatore), a seguito dell’avviso notificatogli dall’Amministrazione finanziaria. Sul punto si ricorda che il DM 4.12.2020 e il Provvedimento n. 34958/2021 dell’Agenzia delle Entrate hanno definito le procedure automatizzate di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta non versata. Nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate trasmette al cedente o prestatore una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, contenente l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ridotta a 1/3, nonché degli interessi. Per effetto di tale nuova procedura, che impone l’obbligo di regolarizzazione esclusivamente in capo al cedente o prestatore, il destinatario della fattura non è dunque più coobbligato in solido con il soggetto emittente. In relazione alle fatture emesse in modalità analogica (ossia, le fatture cartacee), per le quali l’imposta di bollo continua a dover essere assolta con apposizione del contrassegno telematico o in modalità virtuale, continua invece a operare la responsabilità solidale tra il soggetto emittente e il destinatario della fattura e, pertanto, quest’ultimo è ancora tenuto alla regolarizzazione delle violazioni in materia di imposta di bollo ai sensi dell’art. 22, DPR 642/1972. In particolare, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura cartacea sulla quale l’imposta di bollo non è stata assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente resta tenuto a presentare il documento all’Agenzia delle Entrate, provvedendo alla regolarizzazione con il pagamento della sola imposta.

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