La detrazione dell’IVA assolta in dogana

30 settembre 2021
Con il Principio di diritto n. 13/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana può essere esercitato soltanto dall’effettivo destinatario della merce importata e utilizzata nell’ambito della propria attività. La detrazione, inoltre, può essere esercitata solo previa registrazione della bolletta doganale nel registro IVA acquisti, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 19, DPR 633/1972. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge, infatti, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Pertanto, anche per le bollette doganali, il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui si realizza la condizione sostanziale dell’esigibilità dell’IVA e quella, formale, del possesso della bolletta doganale. Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere dunque esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, entrato in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro IVA acquisti, facendo confluire la relativa imposta nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di registrazione.

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