Esonero contributivo in agricoltura: istanza prorogata al 6 ottobre 2021

5 ottobre 2021
Con Messaggio n. 3327/2021, l’INPS ha annunciato il differimento dal 30.9 al 6.10.2021 del termine di presentazione della domanda per fruire dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti nel periodo 1.1 - 30.6.2020, accordato dall’art. 222, DL 34/2020, alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali), dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Sul punto si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 19, DL 41/2021, introdotto in sede di conversione in legge, ha disposto che per poter accedere agli esoneri contributivi previsti dall'art. 222, comma 2, DL 34/2020, i beneficiari devono indicare nella relativa istanza di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863 e successive modificazioni. Con Circolare n. 130/2021, l’INPS ha quindi approvato il nuovo modulo di domanda, “Esonero Art. 222 DL 34/2020”, fissando il relativo termine di presentazione al 30.9.2021. Con il Messaggio n. 3327/2021 in esame, l’INPS ha infine annunciato che, a causa delle difficoltà rappresentate dalle aziende, il termine di presentazione dell’istanza per fruire dell’esonero contributivo è prorogato al 6.10.2021.

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