Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda

12 ottobre 2021
Con Provvedimento 11.10.2021, prot. n. 262282/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48-bis, DL 34/2020. Il provvedimento fa seguito al DM 27.7.2021, con il quale sono stati individuati i beneficiari dell’incentivo. L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, riconosciuto agli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, c. 1, TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione. Ai fini della fruizione dell’incentivo è necessario che il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio siano omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d’imposta considerati ai fini della media. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del Collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa: pari a € 95 milioni per l’anno 2021 e a € 150 milioni per l’anno 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con cui comunicare l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta in proporzione alle risorse disponibili. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati. I relativi termini di presentazione saranno stabiliti da un successivo provvedimento, che sarà emanato a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Una volta ricevute le comunicazioni con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale di credito effettivamente spettante, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.

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