Contributo riduzione canoni di locazione riconosciuto al 100%

29 ottobre 2021
Con Provvedimento 27.10.2021, prot. n. 291082/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’effettiva percentuale di riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione di cui all’art. 9-quater, DL 137/2020. In particolare, poiché l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze presentate entro lo scorso 6.10.2021 è inferiore alle risorse finanziarie disponibili (pari a complessivi € 100 milioni), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario sia erogato il 100% del contributo spettante. Con Provvedimento 6.7.2021, prot. n. 180139/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva infatti precisato che, qualora le risorse stanziate fossero state inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, si sarebbe provveduto al riparto proporzionale delle risorse sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Con Provvedimento 4.9.2021, prot. n. 227358/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito termini e modalità di presentazione della domanda di contributo, da presentare entro il 6.10.2021. Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni accordate nell’anno 2021, entro un massimo di € 1.200, è attribuito a condizione che: a) alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile posto in un Comune ad alta tensione abitativa (incluso nell’elenco approvato dalla Delibera CIPE n. 87/2003); b) l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale; c) il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso; d) la rinegoziazione decorra a partire dal 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all’Agenzia delle Entrate. L’importo effettivo del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate dopo il 31.12.2021. È, infatti, previsto che non possano fruire del beneficio i contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata e le eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza trasmessa all’Amministrazione finanziaria.

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