DDL Bilancio 2022: bonus investimenti prorogato fino al 2025

2 novembre 2021
La bozza del “DDL Bilancio 2022” prevede la proroga fino al 31.12.2025 del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nel Piano industria 4.0. In relazione agli investimenti in beni “generici”, invece, non è prevista la proroga dell’agevolazione e, pertanto, il bonus resta confermato solo fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia intervenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni. La mancata proroga del bonus per gli investimenti in beni “generici” si riflette sulla platea dei relativi beneficiari, precludendo, di fatto, l’accesso all’agevolazione per i lavoratori autonomi (che, si ricorda, possono fruire dell’agevolazione solo in relazione agli investimenti in beni “generici”). Con riguardo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A, L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1.1.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il bonus investimenti è riconosciuto nelle seguenti misure: a) 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; b) 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; c) 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a € 10 milioni e fino a € 20 milioni (limite massimo dei costi complessivamente ammissibili). In relazione agli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi, invece, la bozza del “DDL Bilancio 2022” prevede la proroga dell’agevolazione e la modifica dell’attuale limite massimo dei costi ammissibili. È previsto, in particolare, che per gli investimenti in beni compresi nell’Allegato B, L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023, ovvero entro il 30.6.2024 a condizione che entro il 31.12.2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura unica del 20%, entro il limite massimo di costi ammissibili (annuale) pari a € 1 milione.

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