Al via il contributo a fondo perduto per le start up

10 novembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 264/2021 è stato pubblicato il DM 10.9.2021, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-ter, DL 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni”. Tale contributo, si ricorda, è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo 1.1 - 31.12.2018, la cui attività d’impresa, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, è tuttavia iniziata soltanto nel corso del 2019 (si tratta dei soggetti che non possono beneficiare del contributo di cui all’art. 1, DL 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019). Dal contributo sono espressamente esclusi i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021), gli enti pubblici di cui all’art. 74, TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. Il DM 10.9.2021 prevede che per ottenere il contributo a fondo perduto, riconosciuto nella misura massima di € 1.000 per ciascun beneficiario, occorra presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, qualora i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l’importo di € 20 milioni (ossia, il limite complessivo di spesa), l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun beneficiario sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Con Provvedimento 8.11.2021, prot. n. 305784/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto in esame, approvando altresì il modello e le relative istruzioni. Nell’istanza devono essere rese le dichiarazioni circa l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19. La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo 9.11 - 9.12.2021. La predisposizione e la trasmissione telematica dell’istanza può essere effettuata mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contributo sarà quindi erogato con accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. In alternativa è possibile optare (irrevocabilmente) per ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24. L’effettiva erogazione del contributo a fondo perduto è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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