Bonus sanificazione: credito d’imposta pari al 30% delle spese comunicate

12 novembre 2021
Con Provvedimento 10.11.2021, prot. n. 309145/2021, l’Agenzia delle Entrate ha determinato l’effettiva misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 32, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”, fissandola al 100%. L’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze presentate entro lo scorso 4.11 è, infatti, risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate. Di conseguenza, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, come indicate nell’ultima istanza validamente presentata. In ogni caso, ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, riconosciuto nella misura massima di € 60.000, tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta, si ricorda, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (la delega di pagamento deve essere trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate). Con RM n. n. 64/E/2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951”, da esporre nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, dunque nel modello REDDITI 2022, per ridurre l’ammontare delle imposte dovute.

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