Entro il 30.11.2021 il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

26 novembre 2021
Entro il prossimo 30.11.2021 deve essere versata l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio nel terzo trimestre 2021. Entro il medesimo termine deve essere effettuato anche il versamento relativo al primo e al secondo trimestre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno 2021 non superi la soglia di € 250. L’importo dell’imposta di bollo dovuta è calcolato automaticamente dall’Amministrazione finanziaria che, per ciascun trimestre di riferimento, mette a disposizione dei soggetti passivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare, gli Elenchi A e B, contenenti, rispettivamente: a) gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate con il Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell’imposta di bollo (non modificabile); b) l’elenco delle fatture elettroniche emesse tramite il Sistema di Interscambio che non riportano il corretto assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta (modificabile). Nell’Elenco B, in particolare, sono indicate le fatture per le quali, sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi indicati dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 4.2.2021, prot. n. 34958/2021, dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta risulta comunque dovuta. Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10.9 per le operazioni effettuate nel secondo trimestre) e, quindi, entro lo scorso 31.10 per il terzo trimestre, i soggetti passivi possono modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate nell’Elenco B. L’importo totale da versare è visualizzabile nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi. Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante l’apposito servizio, con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente. In alternativa, il versamento può essere effettuato a mezzo modello F24, da presentare in modalità telematica (imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, codice tributo “2521”, imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre, codice tributo “2522”, imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre, codice tributo “2523”, imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre, codice tributo “2524”, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni, codice tributo “2525” e imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi, codice tributo “2526”). Una volta decorso il termine per il versamento, l’Agenzia delle Entrate svolge un’apposita attività di controllo al fine di verificare la correttezza delle somme versate, comunicando al contribuente le eventuali incongruenze riscontrate. Inoltre, in caso di versamenti effettuati oltre la scadenza, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso. È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate notifichi una PEC al soggetto passivo, nella quale è indicato l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, sanzione (ridotta a 1/3) e interessi.

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