Credito d’imposta super ACE: istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

14 dicembre 2021
Con RM n. 70/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6955”, denominato “Credito d’imposta Ace - articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della c.d. super ACE di cui all’art. 19, commi da 2 a 7, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”. Il codice tributo “6955” deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito (dunque, con indicazione del “2021” per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, qualora l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, ecceda l’ammontare massimo spettante, il relativo modello F24 è scartato. L’importo del credito d’imposta ACE effettivamente fruibile, come risultante dalle comunicazioni validamente presentate, è consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

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