Definita la percentuale di fruizione del contributo a fondo perduto start up

21 dicembre 2021
L’art. 1-ter, DL 41/2021, c.d. Decreto “Sostegni”, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo 1.1 - 31.12.2018, la cui attività d’impresa, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, è tuttavia iniziata soltanto nel corso del 2019 (si tratta dei soggetti che non possono beneficiare del contributo di cui all’art. 1, DL 41/2021, poiché il loro ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019). Con DM 10.9.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità per beneficiare del contributo a fondo perduto in esame e per garantire il rispetto del limite di spesa. Con Provvedimento 8.11.2021, prot. n. 305784, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito termini e modalità di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo, approvando altresì il modello e le relative istruzioni. Il provvedimento, in particolare, ha previsto che per ottenere il contributo, riconosciuto nella misura massima di € 1.000 per ciascun beneficiario, occorra presentare un’apposita istanza nel periodo 9.11 - 9.12.2021. Il contributo è erogato con accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. In alternativa è possibile optare, irrevocabilmente, per ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la delega deve essere presentata esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate). Con Provvedimento 17.12.2021, prot. n. 365798, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del contributo effettivamente spettante a ciascun beneficiario. In particolare, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie assegnate all’agevolazione, pari a complessivi € 20 milioni, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario sia riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Infine, con RM n. 75/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6956”, denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1-ter DL n. 41 del 2021”. In sede di compilazione del modello F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto (2021), nel formato “AAAA”. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nel Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Qualora l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato. Nella RM n. 75/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha anche indicato le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante. L’indebita percezione del contributo, in particolare, può essere regolarizzata dai contribuenti, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni con applicazione delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997. Tali versamenti devono essere effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE, indicando i seguenti codici tributo: “8128”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1 DL n. 41 del 2021”; “8129”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1 DL n. 41 del 2021”; “8130”, denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1 DL n. 41 del 2021”.

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