Il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni non opera per gli aiuti Covid 19

21 dicembre 2021
L’art. 48-bis, DPR 602/1973, prevede che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 5.000, debbano verificare, anche con modalità telematiche, se il beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore allo stesso limite (la soglia di € 5.000 è da considerarsi al lordo dell’IVA e al netto delle ritenute operate). L’inadempimento del beneficiario, in particolare, si verifica qualora lo stesso non provveda a effettuare il pagamento di somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla relativa notifica. Tale previsione, tuttavia, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, delle società nei cui confronti sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies, DL 306/1992 o della L. 575/1965, nonché dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate con sede in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17.11.2015 - 15.1.2018. Dal punto di vista operativo, è previsto che la Pubblica amministrazione, prima di effettuare il pagamento, invii una specifica richiesta all’Agente della riscossione, invitandolo a verificare se risulta un inadempimento a carico del beneficiario del pagamento. In caso affermativo, l’Agente della riscossione comunica, entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, l’esito del controllo al soggetto pubblico richiedente che, pertanto, non può procedere al pagamento. Invece, qualora l’Agente della riscossione comunichi l’insussistenza di alcun inadempimento, o non fornisca alcuna risposta entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario. In considerazione dell’emergenza pandemica da Covid 19, l’art. 153, DL 34/2020, ha disposto la non applicazione della previsione in esame sino allo scorso 31.8.2021, ossia fino al termine del periodo di sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento previsto dall’art. 68, DL 18/2020. Al fine di evitare che i contributi a fondo perduto riconosciuti a seguito dell’emergenza Covid 19 siano soggetti al blocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione di cui all’art. 48-bis, DPR 602/1973, il nuovo art. 3, DL 209/2021, ha ora introdotto una norma di interpretazione autentica, per effetto della quale l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei contributi a fondo perduto Covid 19 non è ostacolata dall’eventuale inadempimento del beneficiario all’obbligo di pagamento di somme iscritte a ruolo, ancorché d’importo superiore a € 5.000. La nuova disposizione costituisce una norma di interpretazione autentica e, pertanto, è applicabile con effetto retroattivo.

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