Limiti al trasferimento di denaro contante: dal 1.1.2022 operativa la nuova soglia

21 dicembre 2021
A partire dal prossimo 1.1.2022 troverà applicazione il nuovo limite di € 999,99 al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e giuridiche). Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti dettati dall’art. 49, c. 1, D.Lgs. 231/2007, trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi ma in un circoscritto periodo temporale di 7 giorni). Ai trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione delle disposizioni in esame è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000 di cui all’art. 63, c. 1, D.Lgs. 231/2007. Tuttavia, per esigenze di coerenza sistematica, è stato previsto che alle violazioni commesse e contestate dal 1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sia fissato nella misura di € 2.000. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.1.2022, invece, il minimo edittale è fissato a € 1.000. Qualora la violazione riguardi importi superiori a € 250.000, l’art. 63, c. 6, D.Lgs. 231/2007, prevede che la sanzione sia quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. È, tuttavia, ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta a 1/3, qualora il destinatario del decreto sanzionatorio non ne abbia già fatto richiesta nei 5 anni precedenti. Da ultimo si ricorda gli assegni bancari, postali e circolari possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a € 1.000 solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

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