Le operazioni nel regime OSS UE concorrono alla formazione del plafond

27 dicembre 2021
Con Risposta n. 802/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le vendite a distanza intracomunitarie effettuate nell’ambito del regime One Stop Shop UE concorrono alla formazione del plafond IVA e possono essere incluse tra le operazioni non imponibili che consentono di accedere al rimborso IVA trimestrale di cui all’art. 30, c. 2, lett. b), DPR 633/1972. Tuttavia, i soggetti passivi che intendono avvalersi di tali regimi agevolativi interni, non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione accordato dal regime OSS. Di conseguenza, i soggetti che operano nel regime speciale e intendono avvalersi dello status di esportatore abituale e/o accedere al rimborso IVA trimestrale, in aggiunta alla documentazione richiesta dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies, DPR 633/1972, devono continuare a documentare le vendite a distanza intracomunitarie secondo le regole ordinarie, ossia a emettere fattura ai sensi dell’art. 46, DL 331/1993, ad annotare le operazioni sul registro IVA vendite (o corrispettivi), a presentare la dichiarazione IVA annuale (inserendo le operazioni che formano plafond tra quelle di cui al rigo VE30, campo 3) e a presentare il modello IVA TR, ai fini del rimborso trimestrale, indicando le operazioni in regime speciale ai righi TA30 e TD2 del modello.

« Torna indietro