Il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2021

18 febbraio 2022
L’art. 1, c. 1056, L. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A, L. 232/2016, il relativo credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 50% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni, del 30% per gli investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni e del 10% per gli investimenti superiori a € 10 milioni e fino a € 20 milioni. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti Industria 4.0 effettuati entro il 31.12.2021, ovvero fino al 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021:
  • l’ordine di acquisto dei beni risulti accettato dal fornitore o sia stato sottoscritto il contratto di locazione finanziaria;
  • siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o sia versato un maxi canone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente.
In relazione agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022, la “Legge di Bilancio 2022” ha disposto la rimodulazione delle aliquote del credito d’imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni, del 20% per gli investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni e del 10% per gli investimenti superiori a € 10 milioni e fino a € 20 milioni. Nell’attuale scenario di crisi, ancora segnato dall’emergenza pandemica, le associazioni dei produttori si sono rivolte al Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo l’inserimento di un emendamento al DDL di conversione del DL 228/2021, c.d. Decreto “Milleproroghe 2022”, che consenta la proroga del termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 al 31.12.2022. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno quindi approvato tale emendamento, spostando dal 30.6 al 31.12.2022 il termine per completare l’investimento agevolato e, quindi, beneficiare del credito d’imposta nella maggior misura del 50% - 30% - 10% (in luogo del 40% - 20% - 10%). Tale previsione dovrà essere tuttavia confermata in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe 2022”. In relazione al credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B, L. 232/2016, invece, non si rende necessaria alcuna nuova modifica normativa, giacché la misura del 20% dell’agevolazione, entro un massimale di investimenti pari a € 1 milione, è già stata prevista dalla “Legge di Bilancio 2022”.

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