Prorogato al 30.6.2022 il termine per la regolarizzazione degli insufficienti versamenti IRAP

25 febbraio 2022
L’art. 42-bis, c. 5, DL 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, ha previsto, a favore delle imprese che hanno beneficiato dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 accordato dall’art. 24, DL 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”, superando il tetto degli aiuti di Stato previsto dal Temporary framework, di effettuare il versamento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31.1.2022. L’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020, infatti, era riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche. La legge di conversione del DL 228/2021, c.d. Decreto “Milleproroghe 2022”, approvata definitivamente dal Senato nella giornata di ieri, dispone ora la proroga al 30.6.2022 del termine per beneficiare della sanatoria degli omessi versamenti IRAP prevista dal DL 104/2020. Sul punto si ricorda che la Comunicazione della Commissione europea 24.11.2021, n. 8442, ha nuovamente modificato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prorogandone l’applicazione dal 31.12.2021 al 30.6.2022 e incrementando i massimali delle misure previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso. In particolare, gli aiuti di Stato previsti dall’art. 1, DM 11.12.2021 (ossia, il provvedimento che ha definito le modalità di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework), tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP sancita dal DL 34/2020, possono essere fruiti nel rispetto dei seguenti massimali, previsti dalla sezione 3.1 del Temporary framework:
  1. € 800.000 per impresa unica, per la generalità dei settori;
  2. € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  3. € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

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