Note di variazione IVA: la nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso

8 marzo 2022
La L. 11/2022, di conversione, con modificazioni, del DL 228/2021, c.d. Decreto “Milleproroghe”, introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 18, DL 73/2021, c.d. Decreto “Sostegni-bis”, per effetto della quale, la nuova disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione è applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso, data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni-bis”. Sul punto si ricorda che l’art. 18, DL 73/2021, ha adeguato alla disciplina IVA comunitaria la procedura domestica per operare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta in caso di mancata riscossione di crediti vantati verso clienti assoggettati a procedure concorsuali, consentendo di effettuare la rettifica in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne dunque più attendere la conclusione. In particolare, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, il nuovo comma 3-bis, lett. a), dell’art. 26, DPR 633/1972, legittima l’emissione della nota di variazione IVA già a partire dalla data:
  • in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale;
  • del decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, RD 267/1942;
  • di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d), RD 267/1942.
Ciò significa, in buona sostanza, che in presenza di un cliente assoggettato a procedura concorsuale, non è più necessario attendere l’esito della procedura e il riscontro della sua infruttuosità per recuperare l’imposta connessa al credito insoluto (senza che sia peraltro richiesta l’insinuazione al passivo nell’ambito della procedura).
Il comma 10-bis dell’art. 26, DPR 633/1972, indica espressamente il momento a partire del quale il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ossia dalla data:
  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per effetto delle modifiche operate dal Decreto “Sostegni-bis”, inoltre, l’obbligo dell’acquirente o committente di annotare la nota di variazione ricevuta e versare la relativa IVA non trova applicazione in caso di procedure concorsuali (l’imposta resta dunque a carico dell’Erario). In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, di un corrispettivo per il quale sia stata emessa la nota di variazione in diminuzione, ricorre l’obbligo di emissione della nota di variazione in aumento. In questa ipotesi, il cessionario o committente che ha annotato la nota di variazione in diminuzione nei registri IVA, può legittimamente detrarre l’imposta relativa alla variazione in aumento. Per espressa previsione legislativa, tale nuova disciplina IVA trova applicazione in relazione alle procedure concorsuali avviate (aperte) dal 26.5.2021, data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni-bis”. Al fine di dirimere le incertezze interpretative insorte circa l’effettiva decorrenza delle nuove regole (a partire dalle procedure concorsuali aperte dal 26.5.2021 o dalle procedure avviate dal 27.5.2021), il nuovo art. 3-bis, DL 228/2021, precisa espressamente che la nuova disciplina IVA è applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso. Di conseguenza, in relazione alle procedure concorsuali aperte prima del 26.5.2021, la nota di variazione in diminuzione continua a poter essere emessa solo all’infruttuoso esito della procedura. In conclusione teniamo a evidenziare che il nuovo momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA coincide con quello previsto, ai fini delle imposte dirette, dall’art. 101, TUIR, per addivenire alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti (in presenza di una procedura concorsuale, la deducibilità della perdita è consentita fin dall’assoggettamento del debitore alla stessa, senza che sia necessario attenderne l’infruttuosità).

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