Crediti d’imposta energia elettrica e gas: istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione

15 aprile 2022
Al fine di sostenere le imprese maggiormente colpite dal forte incremento del costo di acquisto dell’energia elettrica e del gas, nel corso degli ultimi mesi sono state introdotte alcune misure agevolative di contenimento dei maggiori oneri. In particolare, l’art. 4, DL 17/2022, ha previsto il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il successivo art. 5, DL 17/2022, ha invece previsto il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022. L’art. 3, DL 21/2022, ha quindi previsto il riconoscimento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il successivo art. 4, DL 21/2022, ha infine previsto il riconoscimento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022. Detti crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, o ceduti (per intero) a soggetti terzi, entro il 31.12.2022. Detto termine è peraltro applicabile anche al credito d’imposta a favore delle imprese energivore istituito dall’art. 15, DL 4/2022, per la fruizione del quale la RM n. 13/E/2022 ha già istituito il codice tributo “6960”. Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei sopraindicati crediti d’imposta, con RM n. 18/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: a) “6961”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; b) “6962”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; c) “6963”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”; d) “6964”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Le deleghe di pagamento, si ricorda, devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

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