Sospensione sanzioni obbligo di pubblicità contributi pubblici

15 aprile 2022
Ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, L. 124/2017, i soggetti che hanno ricevuto benefici economici da Pubbliche amministrazioni ed enti assimilati sono tenuti a fornire alcune informazioni, utilizzando modalità differenziate a seconda del beneficiario dell’aiuto. In particolare, le società di capitali sono tenute a fornire tali informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio ovvero, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o qualora non sussista l’obbligo di redigere la Nota integrativa (micro-imprese), con la pubblicazione delle stesse entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. Oltre che in capo alle società di capitali, tale obbligo interessa anche le ditte individuali, le società di persone, le associazioni, le fondazioni, le ONLUS e le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri. L’inosservanza di tale obbligo di pubblicità comporta l’applicazione della sanzione pari al 1% delle somme ricevute, con un minimo di € 2.000, nonché della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame. In caso di mancato pagamento della sanzione e pubblicazione delle informazioni entro 90 giorni dalla constatazione, è inoltre prevista l’integrale restituzione del beneficio ricevuto. Su tale impianto normativo è intervenuto l’art. 11-sexiesdecies, DL 52/2021, che ha disposto la sospensione dall’applicazione delle sanzioni per il periodo d’imposta 2021, differendone l’operatività al 1.1.2022. Ora, l’art. 1, c. 28-ter, DL 228/2021, introdotto dalla legge di conversione, prevede che per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, L. 124/2017, sia prorogato al 1.7.2022. Il successivo art. 3-septies, DL 228/2021, sempre introdotto in sede di conversione, prevede che per l’anno 2022 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, L. 124/2017, sia prorogato al 1.1.2023. Pertanto, la sospensione dall’applicazione delle sanzioni riguarda l’inosservanza dell’obbligo nel 2021, in relazione ai benefici ricevuti nel 2020, e nel 2022, in relazione ai benefici ricevuti nel 2021. Occorre, tuttavia, considerare che la sospensione in esame concerne l’applicazione delle sanzioni e non l’obbligo dell’adempimento in esame. Di conseguenza, la proroga della disapplicazione delle sanzioni si traduce, di fatto, in un allungamento del periodo di tolleranza per l’effettuazione dell’adempimento in esame, che dovrà essere comunque effettuato: a) per il 2020, entro il 30.6.2022; b) per il 2021, entro il 31.12.2022. Si evidenzia, infine, che le società tenute a pubblicare le informazioni nella Nota integrativa devono comunque rispettare i termini di approvazione e di deposito del relativo bilancio di esercizio. Di conseguenza, qualora l’assolvimento dell’obbligo di pubblicità in esame sia effettuato tardivamente (entro i termini sopraindicati), si renderà necessario integrare la Nota integrativa del bilancio già approvato e depositato, con il conseguente obbligo di riapprovare lo stesso e di effettuare un nuovo deposito presso il Registro delle Imprese.

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