Contribuenti decaduti da un piano di dilazione: riammissione alla rateazione entro il 30.4.2022

29 aprile 2022
Come noto (si veda la TP n. 6/2022), l’art. 2-ter, c. 1, DL 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha inserito il nuovo comma 5-bis nell’art. 13-decies, DL 137/2020, per effetto del quale i contribuenti decaduti da un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo anteriormente alla sospensione dell’attività di riscossione determinata dall’emergenza pandemica, possono presentare all’Agente della riscossione una nuova istanza di dilazione, senza che ricorre l’obbligo di corrispondere tutte le rate insolute del precedente piano di dilazione decaduto. È previsto, in particolare, che i debitori decaduti alla data del 8.3.2020 (o del 21.2.2020 per i contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona “rossa” di cui all’Allegato 1, DPCM 1.3.2020), che non abbiano presentato domanda per la riammissione alla dilazione entro il termine del 31.12.2021, possano presentare una nuova istanza di dilazione dei ruoli sino al 30.4.2022, senza che ricorra l’obbligo, come ordinariamente prescritto, di pagare tutte le rate scadute del precedente piano. Le somme eventualmente già versate restano tuttavia definitivamente acquisite, e non possono essere dunque oggetto di rimborso. In relazione a questi peculiari piani di rateazioni è previsto che la decadenza dal beneficio della dilazione si verifichi con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo e ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

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