Rimossi i limiti temporali all’utilizzo in compensazione del bonus tessile e moda

20 maggio 2022
Il DDL di conversione del DL 21/2022, approvato in via definitiva dalla Camera nella giornata di ieri, elimina i limiti temporali all’utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’art. 48-bis, DL 34/2020. Tale previsione rimuove le problematiche connesse all’utilizzo del bonus tessile, che hanno fortemente pregiudicato la compensazione del credito d’imposta maturato nel 2020. Anteriormente alle modifiche operate dal nuovo art. 10-sexies, DL 21/2022, l’art. 48-bis, c. 3, DL 34/2020, prevedeva che il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento potesse essere utilizzato in compensazione, nel modello F24, solo nell’anno successivo a quello della sua maturazione. Di conseguenza, il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (ossia, nel 2020 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) avrebbe dovuto essere utilizzato entro la fine del periodo d’imposta successivo, ossia entro il 31.12.2021. Inoltre, in base al Provvedimento 11.10.2021, prot. n. 262282/2021, dell’Agenzia delle Entrate, la compensazione è ammessa solo a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia Entrate che definisce la percentuale effettivamente fruibile dell’incentivo. Peraltro, in relazione al credito maturato nel 2020, la compensazione è risultata possibile soltanto a partire dal 30.11.2021, ossia dalla data di pubblicazione della RM n. 65/E/2021, che ha istituito il codice tributo “6953”, da esporre nel modello F24, “Sezione Erario”, ai fini dell’utilizzo del credito in esame. Al fine di rimuovere tali limitazioni, che si sono tradotte, di fatto, nella possibilità di utilizzare il credito d’imposta soltanto nel mese di dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione del bonus, la legge di conversione del DL 21/2022, ancora in attesa di pubblicazione in GU, introduce ora la possibilità di utilizzare l’incentivo in tutti i periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. Allo stato attuale, pertanto, il credito maturato nel 2020 può essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2021, e il credito maturato nel 2021 potrà essere utilizzato anche oltre il termine del periodo d’imposta 2022. Permangono, naturalmente, gli ordinari limiti all’utilizzo dei crediti in compensazione, ossia il limite annuo di € 2 milioni per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali e contributivi di cui all’art. 34, L. 388/2000 e il limite annuo di € 250.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI di cui all’art. 1, c. 53, L. 244/2007.

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