Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus imprese gasivore

17 giugno 2022
Con RM n. 28/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6966”, che le c.d. imprese ”gasivore” dovranno esporre nel modello F24 per beneficiare del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2022. Il bonus, in particolare, è riconosciuto a condizione che il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019. Per espressa previsione legislativa, il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 o ceduto, per intero, a terzi entro il 31.12.2022. In sede di compilazione del modello F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. In conclusione si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022, previsto dall’art. 5, DL 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, deve essere utilizzato il codice tributo “6962”, istituito dalla RM n. 18/E/2022.

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