La garanzia SACE per la rateizzazione delle bollette di energia e gas

7 ottobre 2022
Come noto, al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi alle PMI dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, l’art. 8, c. 3, DL 21/2022, ha previsto che SACE Spa possa concedere un’apposita garanzia a favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni. La garanzia è fissata in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a € 50 milioni alla data del 31.12.2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30.6.2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31.12.2022. Il successivo comma 4 del medesimo art. 8, DL 21/2022, prevede che sulle obbligazioni di SACE Spa derivanti dalle garanzie di cui sopra, sia accordata di diritto, entro il limite massimo di € 2 miliardi, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. L’efficacia di tale previsione è stata subordinata all’approvazione della Commissione europea, che ha recentemente espresso parere favorevole. Con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet, SACE Spa ha quindi annunciato l’operatività della misura, volta ad agevolare la concessione di piani di rateizzazione fino a 24 mesi dei pagamenti delle fatture relative ai consumi energetici da maggio a dicembre 2022, consentendo così alle PMI italiane di offrire una garanzia di pagamento, sotto forma di cauzione, di importo pari alle fatture oggetto di dilazione. Le garanzie saranno concesse conformemente alle modalità indicate dallo schema di garanzia a favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine di cui all’art. 35, DL 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

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