Bonus energia: istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti acquistati

13 ottobre 2022
Con RM n. 59/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 acquistati dai cessionari, nonché di quelli relativi all’acquisto di carburante per il secondo e terzo trimestre 2022:
  • “7727”, CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (2° trimestre 2022) - art. 3-bis, DL 50/2022;
  • “7728”, CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 1, DL 115/202;
  • “7729”, CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 2, DL 115/2022;
  • “7730”, CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 3, DL 115/2022; “7731”, CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, c. 4, DL 115/2022;
  • “7732”, CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (3° trimestre 2022) - art. 7, DL 115/2022.
In sede di compilazione della delega di pagamento, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), i sopraindicati codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito (ossia, il 2022), nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Amministrazione finanziaria, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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