Dal 10.11 al 30.11.2022 presentazione delle istanze di rimborso per il buono fiere

21 ottobre 2022
Con DM 18.10.2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso del buono fiere, ossia del contributo istituito dall’art. 25-bis, DL 50/2022, del valore massimo di € 10.000, riconosciuto a favore delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. In particolare, i soggetti assegnatari del buono, come individuati dal DM 7.10.2022, dovranno presentare l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, a decorrere dalle ore 12:00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17:00 del 30.11.2022. L’istanza deve essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente in modalità telematica, mediante la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito www.mise.gov.it. L’accesso alla procedura informatica richiede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai rappresentanti legali delle società richiedenti. Ai fini della compilazione dell’istanza di rimborso, il soggetto istante deve essere in possesso di un indirizzo PEC attivo, la cui registrazione nel Registro delle Imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis, c. 4, DL 50/2022, i soggetti assegnatari sono tenuti a dichiarare:
  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui hanno partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
  • i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti; sono ammissibili al beneficio anche le spese sostenute prima del 16.7.2022 (purché si riferiscano a fiere che si tengono nel periodo 16.7 - 31.12.2022). In ogni caso, la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso;
  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
  • i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  • l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
  • l’IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente, sul quale si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
All’istanza deve poi essere allegata la seguente documentazione:
  • copia del buono fiere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  • copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture (ad esempio, copia dell’estratto conto e/o di altra evidenza bancaria);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva, partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (per le quali, si ricorda, la dichiarazione circa l’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro il 31.1.2023);
  • (ove previsto) copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al D.Lgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.
L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo, di importo pari a € 16, opportunamente annullata e conservata in originale presso la sede sociale per eventuali controlli.

Il buono fiere ha validità fino al 30.11.2022 e la mancata presentazione della richiesta di rimborso dello stesso entro tale termine determina la decadenza dal beneficio. L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento de minimis. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di € 200.000, ovvero di € 100.000 nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di € 25.000 nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo e di € 30.000 nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura. I sopraindicati limiti sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’art. 2, c. 2, del Regolamento de minimis.

« Torna indietro