L’esclusione degli imprenditori individuali dall’acconto IRAP 2022

28 ottobre 2022
Con l’approssimarsi del termine di versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, fissato al prossimo 30.11.2022, riteniamo opportuno rammentare che, per effetto dell’art. 1, c. 8, L. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni sono escluse dall’IRAP e, pertanto, sono escluse dall’obbligo di versamento dell’acconto 2022 dell’imposta regionale. L’esenzione dall’imposta opera a prescindere dalla sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione in capo all’imprenditore individuale o al lavoratore autonomo.

Sempre in tema di acconti, si ricorda che a seguito dell’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica ad opera dell’art. 9, c. 1, DL 73/2022, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, tali società non sono più tenute a versare l’acconto della maggiorazione IRES del 10,50%. L’acconto 2022 di tale maggiorazione continua, invece, a dover essere versato dalle società non operative di cui all’art. 30, L. 724/1994, la cui relativa disciplina antielusiva è ancora pienamente in vigore.

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