Tasso di interesse legale innalzato al 5% dal 1.1.2023

20 dicembre 2022
Sulla GU n. 292/2022 è stato pubblicato il DM 13.12.2022, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’innalzamento del tasso di interesse legale dall’attuale 1,25% al 5% in ragion d’anno a partire dal 1.1.2023. L’innalzamento del tasso di interesse legale produce innanzitutto effetti sull’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997. Al fine di fruire delle sanzioni ridotte accordate da tale istituto è, infatti, richiesto il versamento, oltre che dell’imposta e della sanzione, anche degli interessi nella misura legale. Il tasso legale da applicare, in particolare, è quello in vigore nei singoli periodi d’imposta, secondo il criterio pro ratatemporis, ed è quindi pari al 1,25% fino al 31.12.2022 e al 5% dal 1.1.2023. Ipotizzando, ad esempio, un omesso versamento dell’IVA dovuta per il mese di novembre 2022, in scadenza il 16.12.2022, con ravvedimento eseguito in data 16.2.2023, ai fini del computo degli interessi legali dovuti è necessario applicare il tasso del 1,25% per il periodo che va dal 17.12 al 31.12.2022 ed il tasso del 5% per il periodo che va dal 1.1 al 16.2.2023. La nuova misura del tasso legale si riflette anche sul calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa. L’innalzamento del tasso legale richiede poi l’emanazione di un apposito provvedimento volto ad adeguare alla nuova misura del 5% i coefficienti di determinazione del valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: a) delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; b) delle rendite o pensioni a tempo determinato; c) delle rendite e delle pensioni vitalizie; d) dei diritti di usufrutto a vita.

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