Entro il 28.2.2023 presentazione del modello REDDITI 2022 tardivo

14 febbraio 2023
Il prossimo 28.2.2023 scade il termine per sanare l’omessa presentazione del modello REDDITI / IRAP 2022, il cui termine ordinario, si ricorda, è scaduto lo scorso 30.11.2022. Una volta decorso il termine del 28.2.2023 la dichiarazione si considera omessa, con l’insorgere di gravi ripercussioni in termini di sanzioni amministrative e penali. L’art. 1, D.Lgs. 471/1997, prevede, in particolare, l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte, con un minimo di € 250. Qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo di imposta successivo, la sanzione proporzionale è ridotta alla meta, ossia dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200; qualora non siano dovute imposte, invece, la sanzione va da € 150 a € 500.

L’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali può determinare anche l’applicazione di sanzioni penali. In particolare, l’art. 5, D.Lgs. 74/2000, prevede la reclusione da due a cinque anni qualora l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 50.000. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è legittimata all’applicazione dell’accertamento induttivo, ossia alla ricostruzione del reddito del contribuente sulla base della documentazione e delle prove da chiunque fornite.

Al fine di non incorrere nella violazione costituita dall’omessa presentazione della dichiarazione, è possibile ricorrere all’istituto della c.d. dichiarazione tardiva. In particolare, entro 90 giorni dalla scadenza di legge, è possibile presentare la dichiarazione tardiva, versando contestualmente le sanzioni (ridotte) dovute. Entro il prossimo 28.2.2023 (ossia, entro 90 giorni dal 30.11.2022) è dunque possibile presentare il modello REDDITI 2022 tardivo, versando contestualmente la sanzione ridotta di € 25 (1/10 del minimo). Nel modello F24 deve essere esposto il codice tributo “8911”, indicando quale anno di riferimento il 2022, ossia l’anno in cui è stata commessa la violazione. È poi necessario versare le imposte emergenti dalla dichiarazione, beneficiando delle sanzioni ridotte accordate dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997. In particolare, in relazione al saldo 2021 e al primo acconto 2022, oltre alle imposte occorre versare anche la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del minimo) di cui all’art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, e gli interessi legali (nella misura del 1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% dal 1.1.2023). In relazione al secondo o unico acconto 2022 (in scadenza lo scorso 30.11.2022), occorre invece versare la sanzione ridotta di cui all’art. 13, c. 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997, fissata nella misura del 1,67% (ossia, 1/9 del minimo).

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