Il regime premiale ISA applicabile al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022

5 maggio 2023
Con Provvedimento 27.4.2023, prot. n. 140005/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, al cui raggiungimento sono riconosciuti i benefici premiali accordati dal comma 11 dell’art. 9-bis, DL 50/2017. Nel provvedimento non sono state apportate sostanziali modifiche al regime premiale ISA applicabile al periodo d’imposta 2021. Sono stati, infatti, confermati i punteggi di affidabilità fiscale già previsti per fruire dei benefici, come pure il meccanismo che consente la fruizione del regime premiale sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia utilizzando la media semplice tra il punteggio dell’anno di applicazione e quello dell’anno precedente.

In particolare, qualora il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2022, oppure almeno a 8,5 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, è possibile accedere ai seguenti benefici accordati dal regime premiale in esame:
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti d’importo non superiore a: 1) € 50.000 annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2023; 2) € 20.000 annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo d’imposta 2022; 3) € 20.000 annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2022;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti d’importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a € 50.000 annui.
Inoltre, qualora il risultato di affidabilità fiscale risulti almeno pari a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 - 2022, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici accordati dal regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle c.d. società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Ancora, qualora il risultato di affidabilità fiscale sia almeno pari a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 - 2022, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2022, ancorché determinato dall’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente, inoltre, di ridurre di un anno i termini di accertamento. Infine, nell’ambito del processo tributario, i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta, sono esonerati dal prestare la garanzia per la sospensione dell’atto impugnato.

Così come in precedenza, dal regime premiale restano esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato, non presentano il modello ISA in forza di una causa di esclusione, oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

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