Avvisi bonari: pagamento della prima o unica rata sospeso fino al 4 settembre 2023

8 agosto 2023
Nel corso del periodo estivo è sospeso il pagamento degli avvisi bonari, pur limitatamente al versamento della prima o unica rata. La sospensione non si estende dunque alle rate successive alla prima, che devono essere corrisposte nei termini previsti.

In particolare, l’art. 7-quater, c. 17, DL 193/2016, accorda la sospensione, dal 1.8 al 4.9.2023, dei termini per il pagamento delle somme contenute negli avvisi bonari, nonché di quelle inerenti alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Tuttavia, la sospensione riguarda esclusivamente il pagamento dell’intero importo o della prima rata (da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità), ma non delle rate successive alla prima. Di conseguenza, le rate successive alla prima, in scadenza nel periodo temporale di sospensione, devono essere versate regolarmente entro i termini previsti.

I soggetti che alla data del 1.5.2023 erano residenti o avevano la sede in uno dei territori di cui all’Allegato 1, DL 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, interessanti dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023. Di conseguenza, le rate successive alla prima, in scadenza dal 1.5 al 31.8.2023, possono essere corrisposte entro il 1.9.2023. In caso di avvisi bonari, inoltre, la ripresa dei termini è prevista a partire dal 5.9.2023, poiché si deve considerare anche la pausa estiva (FAQ del 28.6.2023).

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