Esonero versamento IRAP: i codici tributo per la restituzione dell’agevolazione non spettante

19 settembre 2023
Con RM n. 52/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero dell’agevolazione introdotta dall’art. 24, DL 34/2020, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’effettuazione di controlli sostanziali, la stessa sia risultata indebitamente fruita. Sul punto si ricorda che l’art. 24, DL 34/2020, ha riconosciuto, a favore dei contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (dunque, il 2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’esclusione dall’obbligo di versamento:
  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo. 
I codici tributo istituiti dalla RM n. 52/E/2023 sono: 
  • “5063”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi - Controllo sostanziale”); 
  • “5064”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale”); 
  • “5065”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi - Controllo sostanziale”); 
  • “5066”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 - Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale”. 
Ai fini del versamento delle somme dovute, da effettuare a mezzo modello F24 ELIDE, i sopraindicati codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” devono esser indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati: 
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esame; 
  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”:
  • il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 per il quale è stato omesso il versamento del saldo IRAP, per i codici tributo “5063” e “5064”; 
  • il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 per il quale è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, per i codici tributo “5065” e “5066”; 
  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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