Secondo acconto IRPEF: nuove modalità di versamento

17 ottobre 2023
Nell’ambito del decreto fiscale collegato al DDL “Bilancio 2024”, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16.10.2023, è previsto che le persone fisiche titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a € 170.000 nel periodo d’imposta 2022, possano versare la seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023 entro il 16.1.2024, in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo. 

Oltre ai contribuenti che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi superiori alla soglia di € 170.000, restano invece tenuti al versamento del secondo acconto entro l’ordinario termine del 30.11:
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA (tra i quali dovrebbero essere compresi anche i soci di società e associazioni trasparenti ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR); 
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali). 
La previsione in esame, applicabile per il solo periodo d’imposta 2023, dovrebbe riguardare, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, ossia: 
  • l’imposta sostitutiva applicabile dai c.d. contribuenti “minimi”; 
  • l’imposta sostitutiva applicabile dai contribuenti forfetari; 
  • la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; 
  • l’IVIE e l’IVAFE. 
Dal maggior termine per il versamento del secondo acconto restano invece esclusi i contributi previdenziali e, quindi, ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS e dagli artigiani e commercianti. 

A differenza di quanto ordinariamente previsto, la norma in esame consente di versare l’acconto, oltre che in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, anche in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo). 

In conclusione, si evidenzia che ai fini del calcolo dell’acconto dovuto continuano a trovare applicazione le consuete modalità (metodo storico o metodo previsionale).

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