Dimissioni per fatti concludenti: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

24 gennaio 2025
Con Nota n. 579 del 22.1.2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso gli attesi chiarimenti sul nuovo istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotto dalla L. 203/2024, c.d. “Collegato Lavoro”. Tale istituto, in particolare, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro possa considerare risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.

Nella nota in esame, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha innanzitutto precisato che la comunicazione del datore di lavoro deve essere effettuata soltanto laddove quest’ultimo intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, prima di effettuare la comunicazione, il datore di lavoro è tenuto a verificare che l’assenza ingiustificata abbia effettivamente superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni (presumibilmente lavorativi) dall’inizio del periodo di assenza.

Nella comunicazione, da trasmettere (preferibilmente) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente (da individuarsi avendo riguardo al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, non alla sede legale del datore di lavoro), devono essere riportate tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore, riferibili non solo ai dati anagrafici ma, soprattutto, ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al fine di uniformare il contenuto della comunicazione e semplificarne l’adempimento da parte dei datori di lavoro, in allegato alla nota in esame, l’ispettorato ha reso disponibile un apposito modello di comunicazione.

Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli ispettorati territoriali, gli stessi possono quindi avviare apposite attività di verifica circa la veridicità della comunicazione resa dal datore di lavoro, contattando il lavoratore, l’altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili al fine di accertare se, effettivamente, il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Tale attività di accertamento deve essere avviata e conclusa con la massima tempestività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Una volta accertata la veridicità della comunicazione resa dal datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e il datore di lavoro può procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, trattandosi di dimissioni per volontà del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto a versare all’INPS il contributo di ingresso alla NASpI, potendo altresì trattenere l’indennità di mancato preavviso. Il lavoratore, dimissionario in forza della presunzione in esame, non può invece fruire del trattamento di NASpI.

Tuttavia, l’effetto risolutivo del rapporto può essere evitato laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Il lavoratore ha quindi l’onere di provare non tanto i motivi posti a base dell’assenza ma, piuttosto, l’impossibilità di comunicarli al datore di lavoro (poiché, ad esempio, ricoverato in ospedale) o di averli invece comunicati.

Qualora il lavoratore dia effettivamente prova di tali circostanze, come pure nell’ipotesi in cui l’ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione resa dal datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del nuovo comma 7-bis dell’art. 26, D.Lgs. 151/2015. In tale ipotesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro procede a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che avrà quindi diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro.

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