Bonus Transizione 5.0: definite le modalità di opzione

26 novembre 2025
Come noto, con il Decreto direttoriale 6.11.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’esaurimento delle risorse finanziarie attribuite al credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’art. 38, DL 19/2024.

Il successivo DM 175/2025 ha fissato al 27.11.2025 il termine per la presentazione delle domande di prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0, con possibilità di presentare eventuali integrazioni richieste dal Gestore dei Servizi Energetici entro il 6.12.2025 (si veda la TA n. 83/2025).

Il provvedimento ha altresì stabilito, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, che le imprese non possono presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta Industria 4.0. Di conseguenza, le imprese che al 22.11.2025 (data di entrata in vigore del DL 175/2025) hanno presentato domanda per l’accesso a entrambe le agevolazioni, devono optare per solo uno dei due crediti d’imposta entro il 27.11.2025.

Analogamente, le imprese che hanno già presentato la comunicazione di completamento dell’investimento, devono comunicare, entro 5 giorni dalla richiesta del Gestore dei servizi energetici, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

Ora, con un Avviso del 25.11.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità operative da osservare ai fini dell’esercizio dell’opzione. È previsto, in particolare, che il Gestore dei servizi energetici trasmetta un messaggio di posta elettronica certificata alle imprese che (prudenzialmente) hanno presentato domanda per entrambe le agevolazioni, contenente il modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), redatto ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000, per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative. 

L’impresa sarà quindi tenuta a compilare il modello DSAN allegato alla PEC in ogni sua parte, indicando la misura agevolativa alla quale intende rinunciare, per poi firmarlo digitalmente e, quindi, trasmetterlo a mezzo PEC all’indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, entro le tempistiche sopra indicate.

In conclusione, si ricorda che il DL 175/2025 ha previsto una sorta di meccanismo di salvaguardia per le imprese che optano per il credito d’imposta Transizione 5.0. È previsto, in particolare, che in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accedere al credito d’imposta Industria 4.0, pur nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per tale agevolazione.

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