Circolari TA Pubblicate

Tematiche riguardanti le aziende

06/07/2010
Con Risoluzione n. 211/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione delle quote di indennità di fine mandato può avvenire per competenza solo se il diritto a tale indennità risulta da un atto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto. In caso contrario, le indennità di fine mandato risultano deducibili per cassa, ossia nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Negli ultimi mesi l’Amministrazione finanziaria ha iniziato a contestare la deducibilità IRES delle indennità se la delibera di approvazione del TFM non ha data certa ovvero se le modalità seguite per conferire all’atto una data certa non rispettano le indicazioni fornite dal Fisco.
02/07/2010
Con Circolare n. 36/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. In particolare, dopo aver fornito alcune indicazioni di carattere generale (commentate nella ns. circolare n. 50/2010), l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti pervenuti nel forum attivato sul proprio sito web. Di seguito terminiamo l’esame delle risposte a quesiti specifici fornite dall’Amministrazione finanziaria.
29/06/2010
Con Circolare n. 36/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. In particolare, dopo aver fornito alcune indicazioni di carattere generale, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti pervenuti nel forum attivato sul proprio sito web. Per motivi di spazio e opportunità, dividiamo la circolare in due parti, la seconda delle quali verrà inoltrata venerdì 2 luglio.
25/06/2010
Per prestazione accessoria deve intendersi l’operazione che assume una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale e che deve essere collegata con quest’ultima da un nesso di casualità necessaria. Tali prestazioni non sono soggette autonomamente ad imposta nel rapporto intercorrente tra i soggetti dell’operazione principale, ma seguono il trattamento previsto per l’operazione stessa e scontano la medesima aliquota IVA prevista per l’operazione principale.
22/06/2010
Nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, il DL 78/2010 (c.d. “Manovra Correttiva 2010”) ha previsto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la riduzione della soglia oltre la quale diviene obbligatorio utilizzare mezzi “tracciabili” in luogo del denaro contante. E’ stato altresì modificato il relativo impianto sanzionatorio prevedendo, per le violazioni al trasferimento di contante e alla trasferibilità degli assegni, una sanzione minima di € 3.000.
18/06/2010
Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.5.2010, dalla stessa data divengono pienamente operative le misure di stabilizzazione finanziaria e competitività economica previste dal DL 78/2010 (c.d. “Manovra Correttiva 2010”). Esaminiamo per brevi flash le principali disposizioni fiscali attinenti l’area aziendale; seguiranno specifici approfondimenti monotematici in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
15/06/2010
Con un apposito DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene stabilita la proroga di 20 giorni per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni in scadenza il 16 giugno 2010 (16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i contribuenti soggetti agli studi di settore. I soggetti non interessati dagli studi di settore sono, invece, tenuti a rispettare i termini ordinari, ossia il 16 giugno 2010, ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Il DPCM ha altresì prorogato al 12 luglio 2010 il termine per la trasmissione telematica del mod. 730/2010 da parte dei CAF dipendenti e professionisti abilitati.
11/06/2010
Entro il prossimo 16 giugno 2010 (6 luglio per i soggetti cui si applicano gli studi di settore), le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare, esclusivamente in via telematica, il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA). E’ comunque possibile posticipare tale adempimento sino al 16 luglio 2010 (5 agosto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore), versando una maggiorazione dello 0,40%. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare il termine per il versamento è variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio (entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi). L’importo del diritto annuale, come pure gli scaglioni di fatturato, non hanno subito variazioni rispetto al 2009.
08/06/2010
Il DL 40/2010 (c.d. “Decreto Incentivi”) ha introdotto l’obbligo in capo a tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e/o ricevute, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti Paesi “black list” di cui ai DDMM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Con DM 30.3.2010 è stato previsto che la suddetta comunicazione vada presentata a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi. Con Provvedimento 28.5.2010, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile il relativo modello di comunicazione.
04/06/2010
Il D.Lgs. 231/2002 ha previsto il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi avvenuti nell’ambito delle operazioni commerciali aventi ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso. Con sentenza n. 9469 del 21.4.2010, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha interpretato come “antieconomico” il comportamento di un'impresa commerciale che ha omesso la contabilizzazione degli interessi su crediti vantati verso la propria clientela. Tale comportamento, se non adeguatamente giustificato, legittima il ricorso all'accertamento induttivo da parte del Fisco.